Normativa ponteggi e documentazione di legge

Secondo un’indagine di INAIL del 2022, la caduta di lavoratori dall’alto è l’infortunio più frequente nei cantieri edili (54%) seguita dalle cadute di carichi sui lavoratori (12%). Questi dati evidenziano come la sicurezza dei ponteggi e la formazione degli addetti agli spazi confinati siano fondamentali per ridurre i rischi in cantiere. Proprio per questo, la normativa italiana sui ponteggi è estremamente rigorosa e definisce con precisione requisiti, obblighi e criteri per la realizzazione di ponteggi sicuri.

Ponteggi in Italia: le norme più importanti

La norma italiana più importante in materia di ponteggi è il Decreto Legislativo 81/2008 (o testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che stabilisce le linee guida fondamentali da seguire quando si eseguono lavori edili. Il decreto non è l’unica norma a cui attenersi. A livello europeo sono state adottate anche una serie di norme tecniche UNI EN a cui si aggiungono decreti ministeriali, circolari, lettere e interpelli. La normativa sui ponteggi è in costante evoluzione. Quindi è molto importante mantenersi sempre aggiornati con le disposizioni più recenti e affidarsi solo ad aziende specializzate in ponteggi per l’edilizia, attente alla formazione e alla sicurezza in cantiere.

Cosa prevede la legislazione italiana in materia di ponteggi

Vediamo cosa prevedono le norme sui ponteggi, in particolare il Decreto 81/2008, quando è obbligatorio prevedere il ponteggio, come sceglierlo, quali sanzioni sono previste per le aziende edili e di costruzioni che non rispettano la legge in materia e quali documenti predisporre.

Quando è obbligatorio il ponteggio

Quando si eseguono lavori edili a un’altezza superiore a 2 metri, è obbligatorio installare impalcature, ponteggi, opere provvisionali o precauzioni idonee a evitare che persone e cose cadano dall’alto (articolo 122 del Decreto Legislativo 81/2008).

Scelta del ponteggio, uso, montaggio e smontaggio

La scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio devono seguire quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e dal libretto del ponteggio. Il libretto del ponteggio contiene:

  • Una copia dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego della struttura, rilasciata al fabbricante dal Ministero del Lavoro;
  • uno stralcio della relazione tecnica del ponteggio, che deve comprendere:
    • il calcolo secondo varie condizioni di impiego,
    • le istruzioni per prove di carico, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio,
    • gli schemi-tipo e l’indicazione dei sovraccarichi massimi che è possibile applicare, l’altezza e la larghezza massime che è possibile realizzare.

Se il ponteggio deve essere realizzato seguendo schemi diversi dagli schemi-tipo (fuori schema) o se deve sostenere carichi diversi da quelli previsti nel calcolo – per esempio, se vengono installati cartelloni pubblicitari, graticci, teli – è necessario redigere un’opportuna relazione di calcolo e un progetto timbrato e firmato da un tecnico abilitato, seguendo le istruzioni del libretto.

Nella scelta del ponteggio più indicato per un determinato cantiere, è necessario redigere una valutazione tecnica per analizzare i possibili rischi per le persone e le cose, che tenga conto del tipo di lavorazione, della complessità del cantiere, della sua estensione e delle geometrie dell’immobile o dell’infrastruttura su cui si deve costruire il ponteggio.

Nelle fasi di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, è necessario seguire quanto previsto nell’allegato XIX del Decreto Legislativo 81/2008, che elenca quali verifiche fare.

Inoltre, durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio deve essere presente un preposto ai lavori per sorvegliare le operazioni e verificare che tutto venga fatto secondo quanto previsto dalla legge (articolo 123 del Decreto Legislativo 81/2008). Le verifiche devono essere fatte in diversi momenti: prima del montaggio, durante l’uso del ponteggio e in fase di smontaggio.

Verifiche da fare prima del montaggio

Prima del montaggio è obbligatorio accertarsi che:

  • siano presenti l’autorizzazione ministeriale, il libretto, il Pi.M.U.S. o Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (è il documento che fornisce linee guida specifiche per il corretto montaggio, uso e smontaggio del ponteggio e informazioni sul carico massimo che il ponteggio può sostenere in base alle diverse classi di impiego),
  • tutti i componenti siano integri e che gli elementi metallici non siano corrosi,
  • tutti gli elementi appartengano a un’unica autorizzazione ministeriale,
  • le strutture di ancoraggio siano idonee,
  • le condizioni atmosferiche siano adatte al montaggio del ponteggio.

Verifiche da fare durante l’uso del ponteggio

Durante l’uso del ponteggio è obbligatorio accertarsi che:

  • le condizioni atmosferiche siano favorevoli e che non vi siano neve o vento,
  • sia sempre presente il disegno esecutivo del ponteggio conforme agli schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere, infatti, questo documento deve essere sempre a disposizione insieme al libretto, in caso di controlli da parte dell’autorità di vigilanza,
  • sia presente il progetto in caso di non conformità agli schemi-tipo e altezza superiore ai 20 metri; il progetto deve essere firmato da un professionista abilitato e tenuto a disposizione in caso di controlli,
  • sia presente la documentazione relativa all’ultima verifica fatta dall’autorità di vigilanza,
  • sia presente il progetto firmato da un professionista abilitato, nel caso in cui siano stati apposti teli, graticci o schermature (anche questo documento deve essere sempre disponibile in caso di controlli),
  • la distanza tra il ponteggio e l’opera sia idonea e che i montanti siano verticali,
  • siano efficienti tutti gli elementi della struttura: parasassi, serraggio dei giunti, dei collegamenti, ancoraggi, montanti, controventature di facciata e in pianta, dispositivi di blocco e di antisfilamento.

Verifiche al momento dello smontaggio

Durante lo smontaggio del ponteggio è obbligatorio accertarsi che:

  •  sia presente il Pi.M.U.S.;
  •  non vi siano vento, ghiaccio, condizioni che possono mettere in pericolo i montatori,
  • tutti i componenti della struttura siano integri.

Deposito di materiali e attrezzi

È vietato depositare materiali e attrezzi sulle impalcature, tranne quando vengono utilizzati per lavorare. In questi casi, bisogna posizionarli in modo da permettere agli operai di muoversi liberamente sul ponteggio. Inoltre, il peso delle persone e dei materiali deve essere sempre inferiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio (articolo 124 del Decreto Legislativo 81/2008).

Come disporre montanti, parapetti, ponti, sottoponti, andatoie e passerelle

Il Decreto Legislativo 81/2008, all’articolo 125, stabilisce come devono essere disposti i montanti del ponteggio tenendo conto delle altezze dell’impalcatura. Dà indicazioni sulle distanze da rispettare e sugli ancoraggi da prevedere perché la struttura sia ben salda. Gli articoli 126, 127 e 128 forniscono indicazioni su come installare impalcati, ponti di servizio, passerelle, andatoie, ponti (a sbalzo e normali) e sottoponti. L’articolo 137 del decreto prevede poi che il preposto verifichi  periodicamente le condizioni del ponteggio e le condizioni di tutti i suoi elementi. I controlli devono essere fatti a intervalli regolari e anche in caso di violente perturbazioni.

Autorizzazione alla costruzione e all’uso del ponteggio e relazione tecnica

Gli articoli 131 e 132 del decreto trattano le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’uso del ponteggio. In particolare, prevedono che l’azienda produttrice dei ponteggi chieda al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione all’uso delle strutture e l’attestazione che i ponteggi rispettano le norme UNI EN vigenti. L’autorizzazione ministeriale va rinnovata ogni 10 anni e chiunque impiega le impalcature deve farsi rilasciare dal fabbricante la copia dell’autorizzazione, le istruzioni e gli schemi. Inoltre, l’azienda costruttrice deve anche presentare una relazione tecnica che contiene, fra le altre cose, quali sono gli elementi che costituiscono il ponteggio, le loro dimensioni, le tolleranze e lo schema, le istruzioni per montaggio, uso, smontaggio del ponteggio e gli schemi-tipo.

Progetto e documentazione obbligatoria da tenere in cantiere in caso di ispezione

L’articolo 133 del decreto prevede l’obbligo di redigere un progetto quando:

  • il ponteggio ha un’altezza superiore a 20 metri,
  • nella relazione di calcolo del ponteggio non sono presenti le configurazioni strutturali usate e gli schemi e le altre opere provvisionali o quando sono di notevole importanza e complessità in base alle dimensioni e ai sovraccarichi.

Inoltre, il progetto deve:

  • comprendere il calcolo di resistenza e stabilità, che deve seguire le istruzioni indicate nell’autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo,
  • essere firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato.

L’articolo 134 del decreto stabilisce che in cantiere devono essere sempre a disposizione in caso di ispezioni:

  • una copia dell’autorizzazione ministeriale,
  • una copia del progetto,
  • una copia dei disegni esecutivi,
  • una copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota che rientrano nell’allegato XXII del decreto.

Infatti, nel caso di lavori in quota, cioè a un’altezza maggiore di 2 metri, il datore di lavoro deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio, cioè il Pi.M.U.S. (articolo 136 del decreto) che tenga conto della complessità del ponteggio. Il datore di lavoro, durante il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio del ponteggio, deve anche segnalare quali aree della struttura sono pronte all’uso e quali invece non sono ancora ultimate.

In particolare, deve assicurarsi che i ponteggi vengano montati, smontati e trasformati a regola d’arte, seguendo il Pi.M.U.S., da operatori che hanno ricevuto una formazione adeguata e sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

Quale formazione devono seguire i montatori autorizzati

L’articolo 136 del decreto prevede che la formazione da seguire per poter montare, trasformare e smontare un ponteggio sia teorica e pratica. I montatori, per poter operare, devono apprendere:

  • cosa significhi e cosa implichino montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio,
  • le norme di sicurezza da seguire e cosa prevede la legge,
  • quali misure preventive adottare per evitare la caduta di persone e oggetti dall’impalcatura,
  •  quali misure di sicurezza adottare in caso di pioggia e condizioni metereologiche che possono mettere a rischio l’incolumità di chi si trova nell’area del ponteggio,
  • quali carichi sono ammissibili.

Sanzioni per ponteggi non a norma

L’articolo 159 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro riporta le sanzioni previste dalla legge in caso di ponteggi non a norma e per la presenza di montatori non formati e quindi non autorizzati a operare sulle strutture. Si tratta di sanzioni molto pesanti per i dirigenti e per i datori di lavoro, che variano in base alla gravità delle violazioni e che prevedono l’arresto o il pagamento di una multa.

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